Statuto sociale
STATUTO SOCIALE
(Scopo, sede e durata) –
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L’Associazione culturale “Voices of Heaven Gospel Choir” (di seguito, l’Associazione), è un’associazione apolitica ed apartitica, senza scopo di lucro e che ha come finalità la promozione, la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività culturali nel campo musicale, con particolare riguardo alla musica della tradizione Gospel e Spiritual, intese come mezzo di solidarietà sociale per la formazione psichica e morale dei Soci, mediante la promozione di ogni forma di attività atta all’espletamento dei proponimenti sociali. Sono, peraltro, vietate attività diverse non direttamente connesse con quanto previsto.
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il funzionamento dell’Associazione è basato sulla volontà democratica espressa dai Soci, nel pieno rispetto delle loro libertà e dignità.
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La sede dell’Associazione è stabilita in Via Isola di Giannutri, 20 – Pisa.
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La durata dell’Associazione è illimitata.
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(Gratuità delle cariche e degli incarichi) –
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Tutte le cariche elettive e gli incarichi affidati dall’Associazione sono esercitati a titolo gratuito.
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È possibile la richiesta di un rimborso delle spese sostenute, nei limiti di bilancio.
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(Soci) –
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Gli associati si distinguono in:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Onorari. -
Si considerano Soci Fondatori i firmatari dell’Atto Costitutivo.
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Sono Soci Ordinari (di seguito, i Soci) coloro che aderiscono all’Associazione nel corso della sua esistenza, senza alcuna discriminazione politica, culturale, religiosa, etica e sociale.
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Coloro che vogliano aderire all’Associazione devono essere stati dichiarati idonei al canto,a giudizio insindacabile del Direttore Artistico e presentare domanda di ammissione, ai sensi dell’articolo 4 del presente Statuto sociale.
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Il Consiglio Direttivo può deliberare la chiusura del numero dei Soci.
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Sono Soci Onorari i Soci oppure i soggetti esterni, che per le loro particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione siano nominati a seguito di deliberazione del Consiglio Direttivo,adottata all’unanimità.
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I Soci Onorari sono esonerati dagli obblighi relativi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi straordinari.
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(Domanda di ammissione) –
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Dopo essere stato dichiarato idoneo al canto dal Direttore Artistico, chi intenda aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, dichiarando di condividere le finalità che l’Associazione persegue e di accettare senza riserve lo Statuto sociale.
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Sull’ammissione dei nuovi Soci delibera inappellabilmente e senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo.
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In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale.
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(Diritti e doveri dei soci) –
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L’adesione all’Associazione comporta per tutti gli associati il diritto di voto nelle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria e, per i soli Soci maggiorenni, il
diritto di elettorato attivo e passivo. -
Ai Soci sono riconosciuti il diritto di partecipare alla vita associativa ed alle attività promosse dall’Associazione e il diritto di prendere visione dei verbali delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria.
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Tutti i Soci hanno il dovere di comportarsi con scrupolosità e secondo coscienza, di osservare le norme dello Statuto sociale e di accettare le deliberazioni adottate da tutti gli Organi sociali al fine di permettere all’Associazione di perseguire i suoi scopi istituzionali.
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(Quota associativa annuale e altri contributi) –
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Ogni Socio è tenuto a versare, al momento dell’iscrizione, l’intera quota associativa annuale, il cui importo è stabilito
dall’Assemblea dei Soci ordinaria. -
Il Socio ha l’obbligo di pagamento anche di ogni altro contributo straordinario deliberato dal Consiglio Direttivo.
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I commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai Soci Onorari, ai sensi dell’articolo 3 comma 7 del presente Statuto sociale.
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Il Socio moroso può essere destinatario delle sanzioni disciplinari irrogate dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto sociale.
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Lo stato di morosità si determina a partire dal decimo giorno successivo alla scadenza del termine ultimo fissato per il versamento della quota associativa annuale o del contributo straordinario.
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(Libro dei Soci) –
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Il Libro dei Soci, tenuto a cura del Segretario, consiste in un registro nel quale sono annotati tutti i dati necessari all’identificazione dei Soci.
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(Recesso) –
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Ciascun Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento e per qualunque motivo, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
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Il recesso ha effetto dal momento in cui il nominativo del Socio viene cancellato dal Libro dei Soci.
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Il Socio che receda non può pretendere la restituzione della quota associativa annuale, né di ogni altro contributo a qualsiasi titolo versato.
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(Sanzioni disciplinari) –
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Il Consiglio Direttivo può irrogare, nei confronti del Socio moroso o che si renda responsabile di comportamenti che arrechino grave danno al decoro ed al
buon nome dell’Associazione o che ne compromettano il perseguimento dello scopo istituzionale, le seguenti sanzioni:
a) sospensione dall’esercizio dei diritti connessi alla qualità di Socio;
b) espulsione dall’Associazione. -
Al Socio espulso si applica quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3 del presente Statuto sociale.
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(Organi dell’Associazione) –
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Sono Organi dell’Associazione:
1) l’Assemblea dei Soci;
2) il Presidente;
3) il Consiglio Direttivo;
4) il Vice-Presidente;
5) il Segretario;
6) il Tesoriere.
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(Assemblea dei Soci) –
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L’Assemblea dei Soci è l’organo che esprime la volontà dell’Associazione e può essere ordinaria o straordinaria.
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Possono prendere parte alle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria i soli Soci in regola con il versamento della quota associativa annuale ed i Soci che non siano stati sospesi dall’esercizio dei loro diritti.
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I Soci che, per comprovate cause di impedimento, non possono intervenire all’Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, con apposita delega scritta, da un altro Socio, che non sia il Presidente o un membro del Consiglio Direttivo. Nessun Socio può rappresentare più di due Soci.
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Di ogni seduta delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria viene redatto, a cura del Segretario, un verbale, da sottoscriversi, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario.
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L’Assemblea dei Soci ordinaria è convocata dal Presidente, anche su richiesta di tre membri del Consiglio Direttivo o di un quinto dei Soci:
a) entro il 30 aprile di ogni anno per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ogni anno per stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e la data di scadenza del termine ultimo di adempimento;
c) per l’elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo;
d) ogni volta che si renda necessario. -
La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto dal Presidente ed affisso all’albo dell’Associazione oppure spedito ai Soci tramite posta ordinaria od elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione.
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L’Assemblea dei Soci ordinaria si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, in presenza della maggioranza dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti.
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L’Assemblea dei Soci ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
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L’Assemblea dei Soci straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di un terzo dei Soci:
a) per le eventuali modifiche da apportare allo Statuto sociale;
b) per deliberare lo scioglimento dell’Associazione;
c) per destituire il Presidente oppure uno o più Consiglieri, che si rendano colpevoli di gravi inadempimenti degli obblighi derivanti dal loro ufficio. -
La convocazione avviene mediante avviso sottoscritto da tutti i membri del Consiglio Direttivo ed affisso all’albo dell’Associazione oppure spedito ai Soci tramite posta ordinaria od elettronica, almeno quindici giorni prima della data di convocazione stabilita dal Consiglio Direttivo.
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L’Assemblea dei Soci straordinaria si ritiene validamente costituita, in prima convocazione, in presenza dei due terzi dei Soci; in seconda convocazione è validamente costituita in presenza della maggioranza dei Soci.
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L’Assemblea dei Soci straordinaria delibera a maggioranza dei due terzi dei Soci presenti.
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(Presidente) –
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Il Presidente è eletto per tre anni dall’Assemblea dei Soci ordinaria ed è il legale rappresentante dell’Associazione.
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Il Presidente:
a) propone tutte le azioni che ritenga necessarie per la tutela dei diritti e degli interessi dell’Associazione e ne assume la rappresentanza processuale;
b) convoca l’Assemblea dei Soci ordinaria, secondo quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 e seguenti, del presente Statuto;
c) presiede le sedute delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo;
d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione;
e) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
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(Consiglio Direttivo) –
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Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e ne cura l’amministrazione ordinaria e straordinaria.
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Il Consiglio Direttivo risponde in solido del buon andamento dell’Associazione sia sul piano morale che su quello finanziario, anche in deroga all’articolo 38 del Codice Civile.
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È composto da cinque membri eletti per tre anni e rieleggibili, ai quali si aggiunge, quale membro di diritto, il Presidente.
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Nessun membro del Consiglio Direttivo può essere rappresentato da altri, nell’ipotesi in cui sia impossibilitato a partecipare ad una seduta.
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Il Consiglio Direttivo si riunisce nella sede dell’Associazione o in ogni altro luogo ritenuto idoneo, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richieda la maggioranza dei Consiglieri, senza formalità per:
a) eleggere tra i suoi componenti il Vice-presidente, il Segretario ed il Tesoriere;
b) nominare e revocare il Direttore Artistico;
c) approvare il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea dei Soci ordinaria;
d) richiedere al Presidente la convocazione dell’Assemblea dei Soci ordinaria;
e) convocare l’Assemblea dei Soci straordinaria;
f) fissare l’ammontare degli eventuali contributi straordinari che si dovessero rendere necessari e la data di scadenza del termine ultimo di adempimento;
g) stabilire i programmi musicali e le date delle manifestazioni musicali da svolgere, con la consulenza del Direttore Artistico;
h) deliberare sull’ammissione dei Soci;
i) deliberare sull’eventuale chiusura del numero dei Soci;
l) deliberare all’unanimità sulla nomina dei Soci Onorari;
m) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari, ai sensi dell’articolo 9 del presente Statuto sociale, che si dovessero rendere necessari. -
Di ogni seduta viene redatto, a cura del Segretario, un verbale da sottoscriversi, a pena di nullità, dal Presidente e dal Segretario.
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Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti, se non diversamente previsto da altre norme statutarie; in caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
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In caso di impedimento permanente o di dimissioni o di destituzione di un Consigliere, il Presidente convoca l’Assemblea dei Soci ordinaria per eleggere un nuovo Consigliere.
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Qualora venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo decade e il Presidente convoca senza ritardo, e comunque non oltre quindici giorni, l’Assemblea dei Soci ordinaria affinché provveda all’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
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(Vice-Presidente) –
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Il Vice-Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
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Esercita le funzioni presidenziali in caso di impedimento temporaneo del Presidente.
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Qualora il Presidente si venga a trovare in una condizione di impedimento permanente o si dimetta o venga destituito, il Vice-Presidente provvede sollecitamente, e comunque non oltre quindici giorni, a convocare l’Assemblea dei Soci ordinaria per l’elezione di un nuovo Presidente.
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(Segretario) –
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Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
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I compiti del Segretario consistono nel:
a) dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo;
b) redigere e conservare i verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci ordinaria e straordinaria e del Consiglio Direttivo, il Libro dei Soci ed ogni altro documento inerente l’attività dell’Associazione. -
In caso di impedimento temporaneo del Segretario, le sue funzioni sono svolte dal Consigliere più giovane.
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(Tesoriere) –
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Il Tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri ed è l’organo responsabile delle attività economico-finanziarie dell’Associazione il cui patrimonio è costituito secondo quanto stabilito dall’articolo 18 del presente Statuto sociale.
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Il Tesoriere:
a) cura la riscossione delle entrate;
b) tiene i libri sociali contabili e quelli fiscali, se previsti;
c) redige il bilancio consuntivo;
d) provvede alla conservazione delle proprietà dell’Associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo.
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(Direttore Artistico) –
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Il Direttore Artistico è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra soggetti esterni all’Associazione.
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Cura la preparazione del coro in ogni suo aspetto ed attua i programmi musicali decisi dal Consiglio Direttivo alle sedute del quale può essere invitato a partecipare in qualità di consulente, senza diritto di voto.
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Può nominare, a sua discrezione, un Vice-Direttore.
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(Fondo comune) –
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Il fondo comune è costituito da:
a) quote associative annuali, il cui ammontare è stabilito dall’Assemblea dei Soci ordinaria;
b) contributi straordinari, eventualmente deliberati dal Consiglio Direttivo;
c) beni mobili e immobili che pervengano all’Associazione a qualsiasi titolo;
d) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che potranno pervenire da privati, Enti Pubblici territoriali e da organizzazioni regionali e nazionali alle quali l’Associazione eventualmente aderisse;
e) ogni altro tipo di entrata compatibile con la natura dell’Associazione. -
In caso di scioglimento per qualunque causa il fondo comune dovrà essere devoluto ad altra associazione che persegua gli stessi scopi di solidarietà sociale.
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(Gestione finanziaria) –
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L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
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Il Tesoriere cura la redazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea dei Soci ordinaria entro la data stabilita dalle norme statutarie.
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Il bilancio deve essere reso disponibile entro quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.
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(Modifiche dello Statuto sociale) –
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Lo Statuto sociale può essere modificato solo dall’Assemblea dei Soci straordinaria.
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(Scioglimento dell’Associazione) –
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Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea dei Soci straordinaria.
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(Controversie) –
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Qualunque controversia in ordine all’esecuzione o interpretazione del presente Statuto sociale e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Pisa.
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(Rinvio alla legge) –
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Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale valgono le norme di legge vigenti in materia.
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Voices of Heaven Gospel choir - coro gospel di Pisa
Contatore azzerato il 10-04-2009.





